Amministrazione Trasparente

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Comune di Marzi (CS)

 

 

 

                    

 

 

                  

 

 

Amministrazione Trasparente » Disposizioni Generali » Programma per la Trasparenza e l'Integrità

Trasparenza Amministrativa

Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.150/2009 , la trasparenza è intesa come: “accessibilita’ totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attivita’ di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita’”.

Negli ultimi anni, il principio dell’accessibilità totale agli atti è stato inserito in numerosi provvedimenti normativi . Completa e riordina la numerosa  e complessa normativa riguardante gli  obblighi  di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni, il D. Lgs. 33/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013 che in attuazione della delega conferita al Governo  dall’art.1, comma 35, Legge 190/2012, ha lo scopo di  trasmettere una maggiore chiarezza sul contenuto degli obblighi di pubblicazione.

I principali punti del provvedimento:

1. Pubblicità
. Viene istituito l'obbligo di pubblicità: delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche. 

2. Trasparenza. Viene data una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo democratico sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubblicazione dei dati sui siti istituzionali.

3. Pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali. Per consentire un'effettiva conoscenza dell'azione delle PA e per sollecitare e agevolare la partecipazione dei cittadini, dati e documenti pubblici dovranno essere diffusi e direttamente accessibili sui siti istituzionali. 

4. Totale accessibilità.  Si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni. Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense, che garantisce l'accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (es. per motivi di sicurezza).

5. Accesso civico. Viene introdotto un nuovo istituto: il diritto di accesso civico. Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). Tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato. 

6. Qualità e chiarezza delle informazioni. Si disciplina la qualità delle informazioni diffuse dalle PA attraverso i siti istituzionali. Tutti i dati formati o trattati da una PA devono essere integri, e cioè pubblicati in modalità tali da garantire che il documento venga conservato senza manipolazioni o contraffazioni; devono inoltre essere aggiornati e completi, di semplice consultazione, devono indicare la provenienza ed essere riutilizzabili (senza limiti di copyright o brevetto).

7. Obbligo di durata delle pubblicazioni. Si stabilisce la durata dell'obbligo di pubblicazione: 5 anni che decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui decorre l'obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti abbiano prodotto i loro effetti (fatti salvi i casi in cui la legge dispone diversamente).

8. Amministrazione trasparente. Si prevede l'obbligo per i siti istituzionali di creare un'apposita sezione - "Amministrazione trasparente" - nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento.

9. Piano triennale per trasparenza e integrità. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione - e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance. 

10. Pubblicazione dei curricula, stipendi e incarichi del personale dirigenziale. Altre disposizioni riguardano la pubblicazione dei curricula, degli stipendi, degli incarichi e di tutti gli altri dati relativi al personale dirigenziale e la pubblicazione dei bandi di concorso adottati per il reclutamento, a qualsiasi titolo, del personale presso le PA. Stop agli stipendi in caso l'incarico conferito da una pubblica amministrazione, ad esempio ad un esterno, non sia stato regolarmente pubblicato on line sul sito dell'amministrazione. E lo stesso vale per le gare se i relativi bandi non potevano essere conosciuti da tutti.

   
La Trasparenza è uno strumento per assicurare i valori costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall’art.97 Cost., per favorire il controllo sociale o diffuso sull’azione pubblica,per migliorare la qualità dell’attività amministrativa, per promuovere la cultura della legalità e per prevenire i fenomeni corruttivi


E’ disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica la Bussola della trasparenza, uno strumento on line nato per monitorare il livello di trasparenza dei portali della PA.

 

 

Provvedimenti Normativi 

 

D.Lgs n 33/2013:- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Gu n. 80 del 05/04/2013

 

Consulta D.Lgs:index.php

 

D.Lgs. n. 150/2009: - Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni-.(art.11),

 

Consulta D.Lgs. index.php

 

Legge 15/2009: - Legge delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti.(art.4),

 

Consulta D.Ldg: index.php
 

Legge n. 190/2012: - cd “legge anticorruzione” nella quale è stata prevista, tra le altre,  la pubblicazione di alcuni dati in settori particolarmente sensibili ai fenomeni corruttivi come i contratti pubblici, le sovvenzioni, gli incarichi,ecc.

 

Consulta Legge: index.php

 

Legge 69/2009: - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile- (art.21),
 
Consulta Legge: index.php

 

D.Lgs.n. 82/2009: - Codice dell’amministrazione digitale- e successive modifiche ed integrazioni (artt.52 e ss.),

 

Consulta D.Lgs.index.php 
 

 

Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012:- coordinato con la legge di conversione 221/2012, che all’articolo 9, modificando il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) dispone che le pubbliche amministrazioni debbano rendere disponibili i dati pubblici in formato aperto, non solo in relazione all’accesso, ma anche al riutilizzo dei dati stessi;

 

Consulta D.Lgs: index.php

 

Decreto Legge n. 82/2012:- cd. “Decreto sviluppo” coordinato con la legge di conversione 134/2012, che all’art. 18 dispone che “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere” devono essere pubblicati dagli enti sui siti istituzionali e resi accessibili dalla home page;
 

Consulta Legge:index.php

 

 

Linee guida per i siti web della PA: - Le presenti Linee guida per i siti web della PA sono previste  dall’art.4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica Amministrazione e l’innovazione 

 


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